Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento pari al 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
In caso di omesso pagamento, il contribuente può, sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, purché il competente Ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Pagina aggiornata il 13/03/2025